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STASIS su 3 Giugno 2020, 13:03
Non può essere ammesso alla procedura il datore di lavoro che sia stato condannato negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per i reati di
- favoreggiamento alla immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati, di sfruttamento alla prostituzione o di minori, di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale;
- reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
Non può essere ammesso alla procedura il datore di lavoro che sia stato condannato negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per i reati di
- favoreggiamento alla immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati, di sfruttamento alla prostituzione o di minori, di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale;
- reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.