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STASIS su 6 Settembre 2019, 12:56
In Italia, dal 1° luglio è in vigore l'obbligo di tracciabilità delle retribuzioni, come previsto dalla legge n.205/2017, art.1, commi da 910 a 914. I datori di lavoro o committenti hanno l’obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa. Da tale data quindi è vietato il pagamento in contanti della retribuzione e di ogni suo anticipo. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con note prot. n. 4538 del 22 maggio 2018, prot. n. 5828 del 4 luglio 2018 e prot. n. 7369 del 10 settembre 2018 ha fornito una serie di indicazioni esplicative ed applicative della norma. Di seguito i link
INL parere n.4538 del 22.05.2018.pdf INL nota n.5828 del 04.07.2018.pdf INL nota n.7369 del 10-9-2018.pdf
In Italia, dal 1° luglio è in vigore l'obbligo di tracciabilità delle retribuzioni, come previsto dalla legge n.205/2017, art.1, commi da 910 a 914. I datori di lavoro o committenti hanno l’obbligo di corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla legge stessa. Da tale data quindi è vietato il pagamento in contanti della retribuzione e di ogni suo anticipo. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con note prot. n. 4538 del 22 maggio 2018, prot. n. 5828 del 4 luglio 2018 e prot. n. 7369 del 10 settembre 2018 ha fornito una serie di indicazioni esplicative ed applicative della norma. Di seguito i link
INL parere n.4538 del 22.05.2018.pdf INL nota n.5828 del 04.07.2018.pdf INL nota n.7369 del 10-9-2018.pdf