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Quali caratteristiche deve avere un “paese di origine sicuro”, secondo l’art. 2 bis della d. lgs n. 25/2008?

Quali caratteristiche deve avere un “paese di origine sicuro”, secondo l’art. 2 bis della d. lgs n. 25/2008?

Uno Stato non appartenente  all'Unione  europea  può  essere considerato  Paese  di  origine  sicuro  se,  sulla  base   del   suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge  all'interno  di un sistema democratico e della situazione politica generale, si  può dimostrare che, in via generale e costante, non  sussistono  atti  di persecuzione (cioè gravi violazioni dei diritti umani) ne'  tortura  o  altre  forme  di  pena  o trattamento inumano o degradante, ne' pericolo a  causa  di  violenza indiscriminata  in  situazioni  di   conflitto   armato   interno   o internazionale. La designazione di un Paese di  origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o  di  categorie di persone.


Progetto sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’avviso “Progetti qualificati in materia di politiche di integrazione degli immigrati non comunitari”.

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