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Quali sono i familiari con i quali si può fare il ricongiungimento familiare?
6 Settembre 2019, 02:39
Cita da STASIS su 6 Settembre 2019, 02:39I familiari con cui si può fare il ricongiungimento familiare sono:
- coniuge, non legalmente separato e maggiorenne, anche dello stesso sesso ovvero il partner in una convivenza registrata;
- figli minori di 18 anni non coniugati siano figli naturali o legittimi, nati da relazioni precedenti a quelli attuali, biologici o adottati. È richiesto il consenso all’espatrio dell’altro genitore, se non decaduto e se ancora in vita. La minore età del figlio ricongiunto è stabilita in base alla normativa italiana – quindi entro i 18 anni di età – e deve sussistere al momento della presentazione della domanda di nulla osta all’ingresso, non rilevando se sopraggiunge la maggiore età al momento della richiesta di rilascio del visto né dell’ingresso in Italia. Sono ricongiungibili, altresì, i minori di età affidati o sottoposti a tutela in favore dello straniero regolarmente residente in Italia a condizione che l’atto di affidamento o di tutela provenga da una autorità pubblica e non sia frutto di un mero accordo tra privati;
- figli maggiorenni solo se a carico dei genitori poiché impossibilitati a provvedere alle proprie esigenze di vita per gravi motivi di salute tali da comportare l’invalidità totale della persona;
- genitori di età inferiore ai 65 anni solo se a carico e se non vi sono altri figli residenti nel Paese di origine o di provenienza;
- genitori di età superiore ai 65 anni solo se a carico e se gli altri eventuali figli residenti nel Paese di origine o di provenienza non possono provvedere al sostentamento dell’ascendente per gravi motivi di salute documentati.
I familiari con cui si può fare il ricongiungimento familiare sono:
- coniuge, non legalmente separato e maggiorenne, anche dello stesso sesso ovvero il partner in una convivenza registrata;
- figli minori di 18 anni non coniugati siano figli naturali o legittimi, nati da relazioni precedenti a quelli attuali, biologici o adottati. È richiesto il consenso all’espatrio dell’altro genitore, se non decaduto e se ancora in vita. La minore età del figlio ricongiunto è stabilita in base alla normativa italiana – quindi entro i 18 anni di età – e deve sussistere al momento della presentazione della domanda di nulla osta all’ingresso, non rilevando se sopraggiunge la maggiore età al momento della richiesta di rilascio del visto né dell’ingresso in Italia. Sono ricongiungibili, altresì, i minori di età affidati o sottoposti a tutela in favore dello straniero regolarmente residente in Italia a condizione che l’atto di affidamento o di tutela provenga da una autorità pubblica e non sia frutto di un mero accordo tra privati;
- figli maggiorenni solo se a carico dei genitori poiché impossibilitati a provvedere alle proprie esigenze di vita per gravi motivi di salute tali da comportare l’invalidità totale della persona;
- genitori di età inferiore ai 65 anni solo se a carico e se non vi sono altri figli residenti nel Paese di origine o di provenienza;
- genitori di età superiore ai 65 anni solo se a carico e se gli altri eventuali figli residenti nel Paese di origine o di provenienza non possono provvedere al sostentamento dell’ascendente per gravi motivi di salute documentati.
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