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STASIS su 3 Giugno 2020, 13:01
Sì, l’art. 103 del Decreto rilancio stabilisce che lo straniero a cui il permesso di soggiorno è scaduto dal 31 ottobre 2019 e non gli è stato rinnovato né convertito in altro titolo di soggiorno, può richiedere ed ottenere un permesso di soggiorno temporaneo che è valido nel solo territorio italiano ed è valido per 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza. E’ necessario, però, che risulti essere presente alla data dell’8 marzo 2020 e dimostri di aver svolto attività di lavoro nei settori del lavoro domestico, dell’agricoltura, prima del 31 ottobre 2019.
Sì, l’art. 103 del Decreto rilancio stabilisce che lo straniero a cui il permesso di soggiorno è scaduto dal 31 ottobre 2019 e non gli è stato rinnovato né convertito in altro titolo di soggiorno, può richiedere ed ottenere un permesso di soggiorno temporaneo che è valido nel solo territorio italiano ed è valido per 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza. E’ necessario, però, che risulti essere presente alla data dell’8 marzo 2020 e dimostri di aver svolto attività di lavoro nei settori del lavoro domestico, dell’agricoltura, prima del 31 ottobre 2019.