La cittadinanza italiana si ottiene, in via generale, secondo il principio dello ius sanguinis, ovverosia per il fatto di essere figli di almeno un genitore italiano. Non mancano, tuttavia, casi in cui è possibile ottenerla sulla base di presupposti diversi e dietro espressa richiesta dell’interessato.
Le ipotesi contemplate dall’ordinamento italiano sono:
- Cittadinanza automatica
Il principio fondamentale è quello per il quale ottiene automaticamente la cittadinanza italiana, oltre che chi ha la madre e/o il padre italiano, anche chi nasce nel territorio dello Stato italiano da genitori che sono ignoti o apolidi. La ottiene anche chi nasce in Italia da genitori che provengono da Stati esteri in cui non è prevista la trasmissione, in tali casi, della cittadinanza. Acquista, poi, automaticamente la cittadinanza del nostro paese il minore straniero che è adottato da un cittadino italiano.
Infine, l’acquisizione della cittadinanza italiana è automatica in caso di riconoscimento di maternità o di paternità da parte di un italiano o anche a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione o di naturalizzazione del genitore convivente, avvenute durante la minore età del soggetto interessato.
- L’acquisto della cittadinanza per discendenza
Un’ulteriore modalità per ottenere la cittadinanza è quella per discendenza da un soggetto, originariamente cittadino italiano, emigrato in un paese in cui vige lo ius soli.
In tal caso è necessario dimostrare di discendere dal soggetto originariamente cittadino italiano (senza limiti di generazioni) e che non vi sono interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (come potrebbe avvenire, ad esempio, in caso di naturalizzazione straniera dell’ascendente).
La richiesta va presentata all’ufficio consolare nell’ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero che voglia acquisire la cittadinanza italiana.
- Cittadinanza per matrimonio
La cittadinanza italiana può essere poi acquistata a seguito di matrimonio con cittadino italiano.
Se i coniugi risiedono all’estero sono necessari 3 anni, altrimenti ne bastano 2. In ogni caso, in presenza di figli i termini si dimezzano.
La domanda, dal 1° agosto 2015, va necessariamente presentata avvalendosi dei canali telematici.
Sono competenti a emanare i decreti di concessione della cittadinanza il prefetto (per le domande presentate dallo straniero che risiede in Italia) e il capo del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione (se lo straniero risiede all’estero). Se sussistono ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, infine, la competenza è in ogni caso del Ministro dell’interno.
- Cittadinanza per prolungata residenza
La cittadinanza italiana può essere concessa su richiesta anche in caso di residenza dello straniero protratta per un determinato periodo.
Tale periodo, per gli stranieri non comunitari, è in generale di dieci anni. Tuttavia, numerosissime sono le eccezioni.
Alcuni esempi: per gli stranieri che hanno il padre, la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado che siano stati italiani per nascita, così come per gli stranieri nati in Italia e che risiedono nel territorio della Repubblica il periodo è triennale. Ai cittadini dell’Unione Europea, invece, bastano 4 anni, mentre agli stranieri maggiorenni adottati e a coloro ai quali sia stato riconosciuto lo status di apolide o rifugiato politico servono 5 anni.
In ogni caso, se lo straniero ha prestato servizio all’estero per lo Stato italiano si prescinde dalla residenza.
- Cittadinanza per benefici di legge o meriti speciali.
Lo status di cittadino italiano può acquistarsi anche per cd. beneficio di legge.
I casi in cui ciò avviene sono, innanzitutto, quelli in cui il soggetto sia discendente in linea retta fino al secondo grado da cittadino italiano per nascita e sia in possesso di determinati requisiti.
In particolare, deve:
- aver prestato il servizio militare nelle forze armate e aver dichiarato di voler acquisire la cittadinanza italiana;
- oppure, aver svolto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano e aver dichiarato di voler acquisire la cittadinanza italiana;
- oppure, essere legalmente residente in Italia da almeno due anni al raggiungimento dei 18 anni e aver dichiarato di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento della maggiore età.
È possibile l’acquisto della cittadinanza per beneficio di legge anche da parte dei soggetti nati nel territorio italiano e ivi residenti legalmente e ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni, anche in questo caso con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza entro un anno dal compimento della maggiore età.
Infine, possono acquistare la cittadinanza per beneficio di legge anche i maggiorenni che siano stati dichiarati giudizialmente o riconosciuti quali figli di genitori italiani, che abbiano dichiarato l’elezione della cittadinanza italiana entro un anno dalla dichiarazione o dal riconoscimento.
La cittadinanza per meriti speciali, invece, è concessa agli stranieri che hanno reso servizi eminenti all’Italia o quando vi sia un interesse eccezionale dello Stato.
La concessione è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro degli Affari Esteri.
Modifiche introdotte dal c.d. “decreto sicurezza”.
La nuova legge estende da 24 a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza (per matrimonio e naturalizzazione). Il termine si applica anche ai procedimenti in corso. Non solo. Ai fini dell’acquisto della cittadinanza per matrimonio (e per i casi ex art. 9 della legge n. 91/1992) è richiesto il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana (livello B1), salvo i casi disciplinati dall’art. 4-bis del d.lgs. n. 286/1998 e per i titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
Il provvedimento ha inoltre modificato l’importo da pagare in caso di istanze e dichiarazioni in materia di cittadinanza, portandolo da 200 a 250 euro.
Infine, la nuova legge introduce ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva “per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale”.