Che cos’è?
Si tratta di misura di supporto (anche economico) offerta ai cittadini di Paesi terzi che scelgono di fare ritorno nel loro Paese di origine. Lo straniero è sostenuto ed assistito dal momento della pre-partenza sino alla reintegrazione nel suo paese d’origine, attraverso progetti personalizzati in base alle esigenze dei bisogni individuali e/o familiari. Questa misura viene attivata su segnalazione di realtà territoriali sia pubbliche che private che in qualsiasi modo si trovano ad essere in contatto con lo straniero.
A quali stranieri è consentito il programma RVA?
Ai Cittadini di Paesi terzi (non UE) presenti in Italia, regolari e irregolari, richiedenti protezione internazionale (denegati, appellanti, in attesa di provvedimento).
Rimpatrio volontario assistito equivale ad espulsione?
Assolutamente no. l rimpatrio volontario assistito è una scelta libera, consapevole, dello straniero che spontaneamente decide di tornare in patria. L’espulsione è una misura obbligatoria predisposta dalle autorità competenti (autorità amministrativa o giudice).
Chi può utilizzare il RVA?
I soggetti che possono utilizzare l’RVA sono (L. n.129 del 2 agosto 2011):
- a) soggetti vulnerabili quali. disabili, donne sole con bambini, anziani, persone con gravi problemi di salute fisica e/o mentale, senza fissa dimora);
- b) vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria;
- c) cittadini stranieri che non soddisfano più le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno;
- d) cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione
- e) cittadini stranieri trattenuti negli ex cie
- e) cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria ai sensi dell’art.13, comma 5, del T.U. Immigrazione.
Quali sono i requisiti per presentare domanda?
Per poter presentare domanda non bisogna aver beneficiato in passato del RVA
Quali i Soggetti esclusi?
- Beneficiari di un provvedimento di espulsione come conseguenza di una sanzione penale
- Coloro che sottoposti ad una misura alternativa (mancano 4 anni alla espiazione della pena)
- Coloro che sono sottoposti ad una misura sostitutiva (la pena da espiare è inferiore a 2 anni)
- i cittadini stranieri destinatari di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale
Ciò significa che l’avere lo straniero dei precedenti penali non costituisce motivo ostativo per l’ammissione al programma. L’importante è che la pena principale sanzionata non sia l’espulsione.
Anche gli stranieri non regolari possono beneficiare del programma?
Si . Anche gli stranieri irregolari possono inoltrare domanda
Chi sono i cittadini irregolari?
1) Sono coloro che non hanno mai ricevuto un decreto di espulsione
2) Ospiti dei Cpr
3) destinatari di un provvedimento amministrativo di espulsione emesso dal Prefetto
Chi sono i gli stranieri regolari?
1) Sono i soggetti che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro domanda di soggiorno o di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale riconosciuta loro in uno Stato membro;
2) Coloro che godono di diritto di soggiorno, di soggiorno di lungo periodo e/o di protezione internazionale o di protezione temporanea in uno Stato membro;
3) Che sono presenti in uno Stato membro e non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro.
Quali sono le fasi del programma di RVA?
- Segnalazione dello straniero
- Iter ammissione al programma da parte delle competenti autorità
- Fase organizzativo – logistica
- Fase di reintegrazione
Qual è la procedura per il rimpatrio volontario assistito?
Lo straniero direttamente oppure un operatore che si trova a contatto con lo straniero e che quindi lo segnala, può contattare il numero verde 800200071 (Progetto RE.V.ITA), disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.00, sia da fisso che da cellulare e mettersi in contatto con l’ente gestore il quale svolgerà tutta la procedura. Innanzitutto lo straniero verrà incontrato lo straniero al fine di verificare se la sua sia una scelta maturata consapevolmente e volontariamente e lo si informerà di tutti i suoi diritti e doveri. Se la risposta dello straniero è positiva gli verranno fatti compilare dei moduli (anche il PIR) che saranno poi caricati su una piattaforma ed analizzata dalla prefettura che verificherà l’ammissibilità della domanda dietro parere della Questura. A questo punto prende avvio la fase di organizzazione del viaggio a cui seguirà quella di reintegrazione.
Come si svolge la fase di organizzazione del viaggio?
Se lo straniero è sprovvisto di un titolo di viaggio riceverà assistenza affinché gli venga rilasciato. La partenza avverrà da Fiumicino. Qui lo straniero riceverà tutta la assistenza aeroportuale, riceverà il biglietto ed una indennità in contanti .
Cosa succede se lo straniero cambia idea e non vuole più partire?
Allo straniero è consentito cambiare idea fino al momento di salire sull’aereo. Non riceverà in quel caso i l’indennità.
In che cosa consiste la Fase della reintegrazione?
Allo straniero viene fornita assistenza nel suo paese d’origine da parte dell’ente gestore. Affinchè questi si possa reinserire nel tessuto economico del paese gli verrà erogata un contributo economico (gestita dall’ente gestore) che potranno essere spese in beni e servizi utili al reintegro
Che cos’è il PIR?
E’ il piano individuale di Rimpatrio. E’ un modulo che lo straniero compila dove indica come intende utilizzare la somma che viene erogata allo straniero da utilizzare i beni e servizi.
Avendo beneficiato del RVA è possibile rientrare sul territorio Italiano?
Si. Non esiste un divieto di reingresso sempreché non vi sia stato un decreto di espulsione.
Cosa comporta l’accoglimento dell’RVA?
Lo straniero titolare di un regolare permesso di soggiorno deve rinunciarvi.